Cos’è l’intimazione di pagamento Equitalia
L’intimazione di pagamento Equitalia è un documento che viene notificato da Equitalia, società pubblica incaricata della riscossione dei tributi, multe e contributi INPS su tutto il territorio nazionale, quando è trascorso più di un anno di tempo dalla notifica della cartella esattoriale al contribuente, ancora non sia stato effettuato il pagamento e la società incaricata alla riscossione del credito non abbia iniziato un procedimento forzato per il suo recupero.
Quest’atto precede il procedimento con il quale si richiede il pignoramento o l’iscrizione ipotecaria su un immobile di proprietà del contribuente.
Notifica dell’intimazione di pagamento Equitalia
La notifica dell’intimazione di pagamento Equitalia è fondamentale per rendere ufficiale quest’atto e poter successivamente eventualmente procedere con la richiesta di esecuzione forzata.
Dalla data di avvenuta notifica la società incaricata della riscossione del tributo ha 180 giorni di tempo per richiedere ad un giudice un provvedimento esecutivo, trascorso il quale non è più possibile procedere ad un’esecuzione forzata senza un’ulteriore notifica di intimazione.
L’intimazione di pagamento per essere considerata valida deve contenere tutti i dati relativi alla cartella esattoriale cui si fa riferimento, in quanto in assenza di questi dati si viola il diritto di difesa del contribuente, portando a nullità dell’atto notificato.
Tra i dati indispensabili che devono essere contenuti nell’intimazione di pagamento devono esserci il nominativo della società incaricata alla riscossione del credito, con indicazione precisa della sede che ha emesso l’avviso; i dati precisi e completi del contribuente, ossia codice fiscale, nome, cognome ed indirizzo; il numero, la data e l’importo dell’avviso esattoriale cui si fa riferimento; una tabella dettagliata degli importi richiesti, il nominativo del responsabile del procedimento; l’avviso del termine di pagamento oltre il quale si richiede il pignoramento e la possibilità di poter presentare opposizione all’intimazione di pagamento per vizi propri dell’avviso.
A questi deve essere allegato il documento di avvenuta notifica compilato in ogni sua parte.
Così come indicato nella Legge del 7 agosto 1990 n. 241, all’articolo 3, all’intimazone di pagamento deve essere allegata obbligatoriamente la cartella di pagamento richiamante il credito richiesto per permettere al contribuente di potersi difendere.
La mancanza di uno di questi dati rende nullo l’avviso d’intimazione.
Intimazione di pagamento entro 5 giorni Equitalia
L’intimazione di pagamento Equitalia prevede che il debito debba essere saldato entro cinque giorni dalla notifica dell’atto per non incorrere in un procedimento di esecuzione forzata.
Nel caso in cui la cartella a cui fa riferimento l’intimazione di pagamento già sia stata pagata basta recarsi in una sede Equitalia portando con sè la ricevuta del pagamento, la cartella esattoriale e la notifica d’intimazione.
Sarà cura del personale Equitalia provvedere a registrare il pagamento ed annullare l’avviso.
Occorre prestare molta attenzione alle intimazioni di pagamento che, in molti casi non indicano il nominativo del responsabile del procedimento, elemento fondamentale per rendere valido l’atto notificato, in quanto è un punto di riferimento in caso di ricorso da parte del contribuente e soprattutto un obbligo di legge.
Nel caso in cui l’intimazione di pagamento viene notificata quando già è stato avviato un processo di richiesta rateizzazione dell’importo da pagare l’intimazione è da considerare nulla.
Cosa controllare per presentare opposizione all’intimazione di pagamento Equitalia
Per presentare opposizione di pagamento Equitalia è possibile rivolgersi ad un centro di assistenza fiscale per verificare se l’atto presenta vizi di forma che, nel caso siano presenti, permettono di potersi opporre all’intimazione stessa.
Tra questi ci sono l’intimazione per una cartella esattoriale che non è mai stata notificata, quella per importi richiesti che nel corso degli anni sono andati in prescrizione o quella per cifre richieste errate.
L’opposizione all’intimazione, a differenza dell’opposizione alla cartella esattoriale per la quale è presente un limite temporale entro il quale è possibile presentare ricorso, può essere presentata in qualsiasi momento fino alla chiusura del procedimento di esecuzione forzata.
A seconda del tipo di tributo, multa o contributo previdenziale oggetto della cartella esattoriale saranno diversi i termini che portano alla prescrizione del credito: il canone Rai è soggetto a prescrizione dopo dieci anni dall’ultima notifica di pagamento, le multe sono soggette a prescrizione dopo cinque anni dall’ultima notifica di pagamento, l’imposta ipocatastale è soggetta a prescrizione dopo dieci anni dall’ultima notifica di pagamento, il bollo auto è soggetto a prescrizione dopo tre anni dall’ultima notifica di pagamento, l’imposta di registro è soggetta a prescrizione dopo dieci anni dall’ultima notifica di pagamento, la Tasi è soggetta a prescrizione dopo cinque anni dall’ultima notifica di pagamento, l’imposta sul valore aggiunto è soggetta a prescrizione dopo dieci anni dall’ultima notifica di pagamento, l’imu è soggetta a prescrizione dopo dieci anni dall’ultima notifica di pagamento, l’imposta sul reddito delle persone fisiche è soggetta a prescrizione dopo dieci anni all’ultima notifica di pagamento, l’Ici è soggetta a prescrizione dopo cinque anni dall’ultima notifica di pagamento, i diritti camerali sono soggetti a prescrizione dopo dieci anni dall’ultima notifica di pagamento, l’imposta regionale sulle attività produttive è soggetta a prescrizione dopo dieci anni dall’ultima notifica di pagamento, l’imposta sui rifiuti è soggetta a prescrizione dopo cinque anni dall’ultima notifica di pagamento, i contributi INPS sono soggetti a prescrizione dopo cinque anni dall’ultima notifica di pagamento, l’imposta sull’occupazione di suolo pubblico è soggetta a prescrizione dopo cinque anni dall’ultima notifica di pagamento ed i contributi INAIL sono soggetti a prescrizione dopo cinque anni dall’ultima notifica di pagamento.
Per sapere con precisione se una cartella esattoriale è andata in prescrizione si può richiedere un estratto di ruolo, fornendo codice fiscale e dati identificativi del contribuente, nel quale viene evidenziata tutta la situazione debitoria individuale con le date di notifica dei singoli avvisi.
Nel caso in cui siano scaduti i termini per richiedere il credito la cartella è nulla, in quanto i termini di prescrizione della cartella esattoriale sono gli stessi di quelli per la prescrizione del tributo richiesto nell’avviso di pagamento.
A chi rivolgersi per presentare opposizione all’intimazione di pagamento Equitalia
Nel caso in cui la cartella sia andata in prescrizione l’intimazione di pagamento è un procedimento illegittimo al quale il contribuente può opporsi.
In questi casi occorre rivolgersi ad un avvocato contestando il pignoramento tramite la commissione regionale tributaria competente, per le cartelle richiedenti importi relativi a tributi, al tribunale sezione lavoro, per le cartelle richiedenti importi relativi a contributi, al Giudice competente per l’esecuzione oppure al Giudice di pace.
Sarà cura dell’avvocato valutare in ogni singolo caso a quale ente occorre presentare istanza di opposizione.
Come si può ben vedere sono tanti i casi in cui le cartelle esattoriali che vengono spedite ai contribuenti sono improprie, per cui prima di pagare è sempre opportuno recarsi da un professionista per farsi aiutare a verificare se gli importi richiesti sono realmente dovuti.
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Buonasera, volevo un’informazione sul paragrafo qui sotto riportato:
“A questi deve essere allegato il documento di avvenuta notifica compilato in ogni sua parte.
Così come indicato nella Legge del 7 agosto 1990 n. 241, all’articolo 3, all’intimazone di pagamento deve essere allegata obbligatoriamente la cartella di pagamento richiamante il credito richiesto per permettere al contribuente di potersi difendere.”
Cosa si intende? Che nell’intimazione devono essere allegate fisicamente le copie delle cartelle di pagamento o è sufficiente che vengano riepilogati i vari conteggi in un prospetto chiamato ” dettaglio del debito”?
Grazie. Saluti
Buonasera Vanessa,
prima di tutto ci tengo a ringraziarla per la domanda e le fornisco di seguito la risposta.
Nel dettaglio del debito sono riepilogate le singole cartelle di pagamento, comprensive di dettaglio tributo, interessi di mora, compensi di riscossione e il totale del debito scaduto. Pertanto è sufficiente il riepilogo perché, si presuppone, che equitalia abbia già notificato prima dell’intimazione di pagamento la singola cartella.
Suggerisco sempre di fare un controllo presso Equitalia richiedendo la singola cartella di pagamento correlata di relata di notifica che precede l’intimazione . Prima dell’intimazione deve essere notificata la singola cartella di pagamento.
Spero di averle dato una risposta esaustiva. Se ha ancora dubbi in merito, la invito a rispondere sotto nei commenti o altrimenti se può esserle di aiuto a
contattarmi per una consulenza gratuita.
Buona serata
Veronica Mele
Gentile avvocato,
Sono residente all’estero dal 1994. Pagai l’Irpef del 1993 ma non l’anticipo, allora richiesto, peril 1994 poiché in quest’ultimo anno non ebbi redditi.
Nel 2001 alla mia famiglia fu notificata una cartella esattoriale alla quale non feci opposizione e ignorai.
Nel 2010, ho ereditato un appartamento che è affittato. Mio fratello si occupa della gestione. Ho un conto corrente presso una banca italiana con il quale riscuoto gli affitti e pago spese e tasse.
Oggi ricevo un’intimazione di Equitalia per l’Irpef del 1993/94 di un importo di 115 euro circa (comprensivi di interessi).
La data della notifica della cartella esattoriale riportata nell’intimazione è il 7 giugno 2001. Nessun altro sollecito di pagamento mi è stato inviato da allora.
Alcune domande:
è possibile fare opposizione per prescrizione?
considerando l’importo esiguo posso fare opposizione con il modulo previsto per le cartelle giudiziarie, senza ricorso all’avvocato?
è necessaria l’opposizione in via giudiziaria?
che cosa succede se ignoro l’intimazione e faccio opposizione solo in caso di reale azione di espropriazione?
conviene, dato l’importo, pagare, nonostante l’ingiustizia, per non incorrere in spese maggiori di legali o di pignoramento?
che fare insomma?
Grazie per la vostra attenzione.
Buona sera Pier Luigi,
grazie per il suo commento, solo per essere più precisi le dico che sono una consulente in materia fiscale e tributaria e non un avvocato. Questo per rispetto della professione altrui.
Fatta questa premessa, da esperta fiscale e di Equitalia, le dico che anche se nell’anno 1994 non aveva avuto redditi, gli acconti per legge si dovevano versare. Si sarebbe eventualmente generato un credito che poteva chiedere a rimborso dopo che l’amministrazione finanziaria aveva effettuato gli opportuni controlli.
“verifichi sempre che non sia l’imposta ma solo sanzione”.
Gli acconti dovuti su base previsionale di reddito e di recente riforma.
La prescrizione per debiti di natura fiscale (irpef, iva, ex irpeg ecc), relativi al 1994, fa parte del termine prescrizionale decennale. La confusione nasce dal 2002 in poi (se 5 o 10 anni) dopo varie sentenze.
Le consiglio vivamente, essendo un debito di importo esiguo, di non intraprendere vie giudiziarie o istanze in autotutela (sarebbe più la spesa che l’impresa) ma di aderire alla rottamazione (d.l.193/2016).
Consiste in uno “sconto” degli interessi di mora e sanzione pecuniaria da presentare con nuova proroga entro il 21 aprile 2017.
Pertanto, il pagamento della cartella sarà dell’imposta “pura” che doveva versare nel 1994 e nei compensi di riscossione dovuti ad Equitalia.
Spero di esserle stata di aiuto, se ha bisogno di assistenza mi scriva una mail in privato > info@studiofiscaleveronicamele.it
Buona serata
Veronica Mele
Gentile avvocato,
è da considerarsi valido l’atto di intimazione ricevuto da Equitalia a mezzo pec? E cos’è possibile fare nel caso in cui l’intimazione sia stata ricevuta a seguito di decadenza di piani di rateazione? E’ possibile richiedere una nuova rateazione nel caso non si possa aderire alla rottamzione? Grazie per le risposte.
Buonasera Silvia,
grazie per il suo commento. Solo per essere più precisi le dico che sono una consulente in materia fiscale e tributaria e non un avvocato. Questo per rispetto della professione altrui.
Fatta questa premessa, nel caso in cui lei sia un’impresa, azienda, o ditta individuale, la notifica via pec è valida.
Se Equitalia ha inviato un’intimazione di pagamento è perché non ha soddisfatto a pieno la riscossione del credito.
In tal caso è da valutarsi il periodo in cui è decaduta dalla rateizzazione. Certo è che se è decaduta nel periodo compreso tra ottobre e dicembre 2016 non rientra nel dl 193/2016 nel quale è prevista la definizione agevolata c.d. rottamazione scontando sanzioni ed interessi di mora.
Mentre, se è decaduta molto prima, potrebbe rientrarci. Ovviamente sono ipotesi, non sapendo nulla della sua reale situazione debitoria. Invece, per riattivare la sua rateizzazione, dovrebbe sanare le rate pregresse.
Si può eventualmente studiare un piano di rientro per sanare la sua situazione debitoria.
Spero di esserle stata di aiuto, se vuole può contattarmi per una prima consulenza gratuita specificando alla segretaria, che chiama tramite il sito web.
Altrimenti può scrivermi una mail a info@studiofiscaleveronicamele.it
Grazie e buona serata
Veronica
Gentile Veronica buongiorno, scusi il disturbo ma vorrei approfittare della sua gentilezza e competenza per avere un chiarimento riguardo alla prescrizione delle cartelle; il primo c.m. ho ricevuto una intimazione di pagamento (l’intimazione è stata notificata a mia madre convivente e non è stata seguita da c.d.n.) contenente cartelle notificate oltre cinque anni fa (2008-2011) relative a violazioni C.d.S. e contributi Inps, che ritengo oramai prescritte, ed alcune cartelle più recenti (2012-2015) per le quali ho chiesto la rottamazione, premesso che non vorrei presentare ricorso in questo momento, ma semmai una autotutela usando l’estratto di ruolo e non l’intimazione per non dare prova della mia conoscenza dell’atto, vorrei sapere se la mancata impugnazione tramite ricorso fa rivivere le cartelle già prescritte, facendo ripartire i termini quinquennali.
Inoltre, nel caso decidessi di presentare una istanza di autotutela, secondo lei conviene prima o dopo il passaggio di consegne tra Equitalia e il nuovo agente per la riscossione?
Nella speranza di essere stato chiaro nella mia esposizione, La ringrazio anticipatamente per l’attenzione.
Cordialmente
Valter
Buona sera Valter,
prima di tutto la ringrazio per il commento.
Tornando alla domanda da lei fatta, basta una semplice comunicazione ad Equitalia quando le arriverà entro il 15.06.2017 la risposta per l’adesione agevolata ai sensi del D.L. 163/2016, allegando il prospetto di adesione . Se le cartelle richieste sono incluse nel calcolo della rottamazione non tenga conto di ciò che è arrivato.
MENTRE per le cartelle prescritte, non incluse nella rottamazione, la certezza si può avere solo richiedendo le relate di notifica e verificare se nel corso degli anni vi siano stati interruzioni dei termini.
I sistemi “on line” personali del contribuente non sono mai aggiornati in tempo reale. Le consiglio di richiederLe e controllare a quando risalgono le notifiche.
Successivamente a tale controllo, si può decidere sul da farsi.
Spero di esserle stata di aiuto, se vuole può contattarmi per una prima consulenza gratuita specificando alla segretaria, che chiama tramite il sito web.
Altrimenti può scrivermi una mail a info@studiofiscaleveronicamele.it
Grazie e buona serata
Veronica
Buongiorno e grazie della disponibilità!
E’ appena arrivata a mio marito un’intimazione di pagamento ed entro 5 giorni dovrebbe pagare gli 828 euro richiesti che non abbiamo, incorrendo, altrimenti, in un’esecuzione forzata.
E’ possibile rateizzarli?
La cartella in oggetto è dell’11/10/2012, quindi non ancora in prescrizione, anche se agli sgoccioli…
Preciso che non abbiamo immobili e l’auto (intestata a me e non a mio marito), essendo un agente di commercio, la uso per lavoro.
Cordialità
Buongiorno Sabrina,
grazie per il commento.
Prima di tutto bisogna analizzare l’origine del tributo/sanzione/contributo che le chiedono per poter capire se vi è una prescrizione o meno.
Fatta questa premessa, è possibile rateizzare, se per la stessa cartella non sia già decaduta da una rateizzazione precedente.
L’importo minimo di ogni rata è di euro 50.
Le procedure possono sicuramente avviarle. Per un importo di euro 828 possono pignorare il conto corrente qualora suo marito ne avesse uno intestato, oppure procedere con pignoramento c/terzi (presso creditori in favore di suo marito, per esempio il datore di lavoro richiedendo 1/5 dello stipendio sino all’estinzione del debito).
Con gli interessi di mora, l’importo a debito cresce di volta in volta.
Se si reca presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, la rateizzazione è istantanea e blocca qualsiasi procedura non ancora avviata.
Spero di esserle stata di aiuto, se vuole può contattarmi per una prima consulenza gratuita specificando alla segretaria, che chiama tramite il sito web.
Altrimenti può scrivermi una mail a info@studiofiscaleveronicamele.it
Grazie e buon proseguimento di giornata
Veronica
Buon giorno, sono titolare di una ditta individuale e mi è stata inviata martedì 5 Settembre e aperta da me venerdì 8 Settembre un’intimazione di pagamento dalla agenzia entrate riscossione una cartella dove mi chiedono di pagare un’importo residuo di una precedente rateizzazione che non sono più riuscito a pagare per dei contributi I.N.P.S. 2012 (cartella notificata nel 2013) per un totale di 1.361,00. Controllando la cartella per verificare possibili vizi formali ho notato che l’indirizzo presente non è quella della mia residenza ma quello della mia attività. La cartella e’ intestata a mio nome e non quella della mia attività.Potrebbe essere un vizio di forma e richiedere un annullamento??
Premetto le cartella notificatomi precedentemente mi era arrivata alla mia residenza…
Grazie e distinti saluti
Buongiorno Stefano,
grazie per il suo commento.
La notifica è un mezzo attraverso il quale si porta a conoscenza dell’esistenza di un debito.
Nel suo caso non riscontro irregolarità di notifica da come spiega.
Ai sensi dell’art. 138 del c.p.c la consegna avviene nella casa di abitazione del destinatario, oppure ovunque l’ufficiale giudiziario trovi il destinatario, all’interno della circoscrizione giudiziaria alla quale il medesimo è addetto.
Mentre l’articolo. 139 del c.p.c. specifica che, la notifica può avvenire ove il destinatario ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio.
Riguardo l’intestazione del destinatario, qualora l’attività fosse stata oppure è una società di persone, i soci ne rispondono in solido anche riguardo le cartelle di pagamento.
Ma nel caso di specie i contributi Inps sono personali.
Bisogna verificare se sono da collaboratore o artigiani e commercianti.
Le consiglio di richiedere copia della relata di notifica c/o l’agenzia delle entrate riscossione sull’ intimazione ricevuta, anche sulla cartella precedente e far verificare se ci sono vizi da professionisti esperti.
Se vuole può contattarmi per un appuntamento.
Cordiali saluti
Veronica
Buonasera, ho ricevuto una intimazione di pagamento di Equitalia. In questa intimazione le cartelle elencate derivano dal mancato pagamento di vari tributi( Irpef, Iva Tarsu, Bolli). Alcune di questi tributi si sono già prescritti.
La domanda è questa: dovendo fare opposizione alla suddetta intimazione di pagamento, qual è il Giudice a cui proporre l’opposizione, vista la diversa natura dei crediti?
La ringrazio anticipatamente se vorrà darmi una risposta.
Grazie
Catalda
Buongiorno Catalda,
grazie per il commento.
Vorrei precisare che sono un consulente fiscale e non legale. Ma per la mia esperienza in collaborazione con i studi legali, i ricorsi in opposizione ex art 615 o ex art. 617 c.p.c. vengono divisi per le competenze dei giudici:
Giudice del lavoro se trattasi di contributi;
Giudice di pace se trattasi di sanzioni amministrative l.689/81;
Giudice ordinario se trattasi di imposte.
Le consiglio di rivolgersi al tribunale o ad un legale esperto.
Se vuole può contattarmi per un appuntamento.
Cordiali saluti
Veronica
Gentile Avvocato,
ho ricevuto cartelle Equitalia nel 2014, 2015 e 2016 per varie multe, dopo tali notifiche non ho ricevuto nient’ altro da parte di Equitalia.
In questo caso cosa succede se non ricevo intimazione di pagamento?
Spero gentilmente in una Sua risposta.
Grazie
Gentile Contribuente,
grazie per il commento.
Vorrei precisare per il rispetto della professione altrui, che sono un consulente fiscale e non un Avvocato.
Riguardo le cartelle di pagamento, l’agente della riscossione per riscuotere il credito, può inviarle un’intimazione di pagamento o preavviso di fermo amministrativo o qualsiasi esecuzione prevista dalla normativa vigente.
Le consiglio intanto di muoversi nella seguente direzione: deve fare al comune di appartenenza una richiesta di accesso agli atti dei verbali emessi per sanzioni amministrative l. 689/81. Può verificare se vi sono errori dei suoi dati, incongruenze o tempi sbagliati per l’iscrizione a ruolo o per la notifica del verbale stesso.
Altrettanto può fare la richiesta delle relate di notifica c/o l’ agente della riscossione.
Se riscontra errori può rivolgersi ad un consulente esperto e presentare ricorso o istanza in autotutela.
O semplicemente può chiedere una rateizzazione c/o l’agenzia entrate per la riscossione qualora fosse consapevole di non riscontrare nessun vizio. Ciò blocca qualsiasi esecuzione.
Se vuole può contattarmi per un appuntamento.
Cordiali saluti
Veronica
Gentilissima Signora Veronica,
la ringrazio per la risposta.
Si figuri è un piacere.
Veronica
Gentilissima Veronica,
Buonasera. Mi è stato recapitato un intimazione di pagamento . La busta contiene tutte e informazioni necessarie compreso il responsabile del procedimento, le cartelle per le quali è stata richiesto il procedimento e relativi dettagli. Ma le cartelle indicate riportano come data di notifica la più vecchia 2006 e la più recente 2012 . Il debito è riferito a violazioni del codice della strada. Tali cartelle possono essere considerate prescritte e l intimazione di pagamento nulla?
Grazie mille per la disponibilità
Buongiorno Antonio,
Le consiglio di richiedere c/o l’Agenzia delle Entrate Riscossione le relate di notifica per verificare se fra il 2006 e il 2012 vi siano stati atti interruttivi.
Pertanto, una volta che avrà acquisito tali relate, si potrà verificare se è stato raggiunta la prescrizione.
Se vuole può contattarmi per una consulenza.
Buona Giornata
Veronica
Salve Avvocato,
ho letto nella sua disamina che non vi sono termini per opporsi ad una intimazione di pagamento e che l’opposizione puo’ essere fatta fino a quando il procedimento esecutivo non sia concluso. Tuttavia diversi siti riferiscono che vi e’ invece un termine di 60 giorni per opporsi ad una intimazione di pagamento davanti la Commissione Tributaria.
Come stanno effettivamente le cose per quanto riguarda i termini di impugnazione della intimazione di pagamento?
Grazie e cordiali saluti.
Buongiorno Gerardo,
vorrei precisare che sono un consulente fiscale e non legale.
A tal proposito, intendo precisare che i ricorsi commentanti sono riferiti esclusivamente ad eventuali tributi/contributi i prescritti e dove presentarli:
Per la mia esperienza in collaborazione con i studi legali, i ricorsi in opposizione ex art 615 o ex art. 617 c.p.c. vengono divisi per le competenze dei giudici:
Giudice del lavoro se trattasi di contributi;
Giudice di pace se trattasi di sanzioni amministrative l.689/81;
Giudice ordinario se trattasi di imposte.segue anche la cartella di pagamento scaduta dal termine per impugnare il ricorso.
Per impugnare invece un avviso di intimazione entro la scadenza, bisogna rispettare i termini in calce allo stesso.
Cordiali saluti
Veronica
Buonasera dott.ssa,
La ringrazio per la velocità e la chiarezza. Mi sono accorto che in mezzo a tutto il carteggio è presente una relata in bianco non compilata. Tale scenario può rendere la atto nullo?
Grazie ancora
Antonio
Buongiorno Antonio,
la relata di notifica in bianco può essere nulla. Dipende dall’anno di presa in carico da parte dell’agente di riscossione e di che tributo si tratta. Se necessita di ulteriori chiarimenti può contattarmi.
Cordiali saluti.
Veronica
salve, ho ricevuto una richiesta di pagamento per una cartella della quale ho richiesto annullamento in autotutela, e sono passati 220 giorni senza che io abbia ricevuto nessuna risposta. Adesso ho copia della mail inviata per richiedere annullamento delle cartelle alla quale non ho ricevuto risposta. Che cosa mi consigliate di fare?
Gentile Sonny,
l’annullamento in autotutela deve avvenire entro i 60 giorni dal ricevimento della Cartella di pagamento. Le consiglio di inviare una pec con la mail precedente, attendere risposta o annullamento della cartella di pagamento.
Saluti
Veronica
Buonasera. Cortesemente vorrei una risposta alla mia situazione. Ricevuta intimazione di pagamento (ben oltre 5 giorni fa) per una rata scaturente da adeguamento a studi di settore anno 2012. L’importo richiesto è stato regolermente versato con codice tributo errato. Con iostanza di autotutela sono stata all’Agenzia delle entrate, chiedendo l’annullamento dell’intimazione per vizio proprio. L’addetto allo sportello non ha ritentuto opportuno procedere perché la situazzione da esaminare andava troppo indietro nel tempo. Mi ha proposto di procedere con la mediazione. I 5 giorni oramai sono decorsi, ma il tributo ricade nei termini per un ricorso nei 60 giorni dalla notifica. Giusto? Per la mediazione debbo affidarmi per forza ad un professionista abilitato? Il titolare di un CED, intermediario entratel può comunque supportarmi in questa fase? L’importo è minimo per cui l’onorario da corrispondere fa la differenza. Grazie per la gentile disponibilità.
Gentile baras,
se l’importo è stato regolarmente versato, le consiglierei, attraverso il canale telematico “Civis” con credenziali proprie di “FISCO ON LINE”, di agire attraverso i canali telematici. In tal caso, su sua delega, può procedere anche un CED. Direi di provare a procedere alla correzione del codice tributo. Qualora ci fosse un errore di questo tipo, l’agenzia delle entrate, effettuati gli opportuni controlli, deve procedere alla correzione.
Non elementi tali per darle altri consigli, come ad esempio la dichiarazione dei redditi dell’anno medesimo, il modello F24 versato a titolo di adeguamento agli studi di settore ecc..
Provi a fare questo tentativo. Se avesse bisogno di assistenza mi contatti.
Attendo notizie.
Saluti
Veronica Mele
Buongiorno, a me continua a non essere chiaro un aspetto. Si parla di ingiunzione di pagamento a 5 giorni, o altro termine (me ne sono arrivate recentemente un paio a 30 giorni, non da Agenzia delle Entrate ma da altri Enti), ma anche di possibilità di reclamo entro 60 giorni. Che senso ha? Se promettono che tra 5 o 30 giorni procederanno con l’esecuzione forzata, o nel mio caso più probabilmente con un fermo amministrativo, che valore può avere un reclamo che io presentassi tra 45 o 60 giorni? Lo riceverebbero ad esecuzione/fermo già avviati . O c’è qualcosa che mi sfugge? Grazie per la vostra attenzione.
Gentile Antonio,
La inviterei a contattare lo studio. Non vorrei facesse confusione fra agente di riscossione (ente incaricato a riscuotere le somme per conto degli enti creditori) e ente creditore che invia avvisi “bonari” che precedono l’iscrizione a ruolo.
Non avendo documentazione a supporto per cercare di capire in modo chiaro quali siano i suoi dubbi, la invito a fissare un appuntamento.
Cordiali saluti
Veronica
Gentile dottore, volevo chiederle se si può fare ricorso per una cartella scaduta un mese fa’. Mio padre anziano ha dimenticato di portarla dall’avvocato e oramai sono passati 80 gg. L’importo è alto, una multa da 1400. Mi domando se sia legittima. Sì può fare qualcosa? Siamo disperati. E pensionato e io ho non posso aiutarlo, unico stipendio e due figli. Grazie in anticipo PS quanto verrebbe a costare un eventuale ricorso?
Gentile Contribuente,
se sono decorsi i termini non si può fare ricorso. Ci sono due alternative:
se il tributo/sanzione amministrativa l.689/81 sono prescritte, si può fare ricorso ex art. 615 c.p.c., se non sono prescritti può provare con istanza in autotutela.
Bisogna valutare non i costi del ricorso, ma se ci sono i presupposti per poterlo fare e se ne vale la pena.
Si può rivolgere al mio studio per eventuali approfondimenti.
Cordiali saluti
Veronica
Gent.ma Dott.ssa Mele,
il 18 maggio u.s. ho ricevuto “Intimazione di pagamento” da parte di Equitalia relativa ad una cartella esattoriale che mi era stata notificata in data 28.11.2016 per relativo pagamento annualità 2013 AMA. Il 14.12.2016 mi sono recata presso gli sportelli Equitalia per depositare “Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (art.6 del D.L. n. 193/2016 convertito con modificazioni alla Legge n. 225/2016)” e mi fu risposto di attendere notifica di accettazione della domanda con allegati relativi bollettini di pagamento (rateizzazione senza sanzione). Da allora, non mi è mai arrivato nulla (né a casa e né sulla pec), fino al 18 maggio u.s. in cui ricevo via pec l’Intimazione di pagamento per cui entro 5 gg devo pagare 3.000 euro.
Mi sono recata ieri presso gli stessi sportelli di Equitalia e mi è stato riferito che la notifica che aspettavo, e che mi avrebbe permesso di regolarizzare la mia posizione, mi era stata inviata a giugno 2017, ma presso “sconosciuto” all’indirizzo di casa dove nel frattempo non risiedevo più (avendo già effettuato un regolare cambio di residenza) e che era tornata indietro. Dunque, la notifica giaceva indisturbata in Equitalia (dove comunque l’indirizzo di nuova residenza risulta e da cui mi mandano delle Pec) e “si sarebbe dovuta attivare lei per chiederne notizia. Quindi, (“colpevole” di non aver seguito personalmente la pratica negli uffici di Roma, dove bene che ti va perdi una giornata intera per farti riferire dove poi dovrai andare/ritornare), ho avviato le pratiche di rateizzazione del debito complessivo, essendo (a causa di questo ritardo) uscita dalla procedura di rottamazione.
Scusandomi per la lunghezza della mia comunicazione (la mia intenzione è di essere il più possibile chiara), le domando cortesemente se lei crede che ci possano essere i termini per cercare di bloccare il pagamento della sanzione.
La ringrazio in anticipo per una sua cortese risposta.
Saluti
Vanessa Lombardi
Gentile Vanessa,
quando è stata c/o i sportelli Ex Equitalia, le avranno rilasciato l’istanza di presentazione per la definizione agevolata. Se tutti i dati, compresa la residenza risultano esatti, si può valutare un’istanza agli uffici legali, è un tentativo che può fare per il ripristino. Se risulta invece l’indirizzo di residenza precedente, è a cura del contribuente informare l’agente di riscossione. Tant’è che prima della scadenza della rottamazione si poteva annullare, modificare, richiedere la definizione agevolata.
A tal proposito, in ottemperanza del D.L. 193/2016 l’art. 6 appunto, definisce chiaramente i patti per non decadere dalla definizione agevolata.
Per ulteriori chiarimenti lo studio resta a disposizione.
Buona Serata
Veronica
Buonasera,
ho ricevuto una intimazione di pagamento dall’agenzia delle entrate riscossione relativa ad una cartella notificata il 19/01/15 relativa al bollo auto del 2010. Prima della cartella non avevo ricevuto altri atti. E’ prescritto il credito giusto? devo pagare? come contestare?
Ringrazio e porgo
Cordiali saluti
Paolo
Gentile Paolo, prima di verificare se il bollo auto sia prescritto, farei una richiesta di accesso agli atti alla regione di competenza. Successivamente si può analizzare la prescrizione.
Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Veronica
Buongiorno volevo alcuni chiarimenti riguardante la mia situazione:
Fino al 31/12/2015 avevo una ditta con un altro socio per lavoro estivo(Stabilimento Balneare) Purtroppo per vari motivi la stagione è andata male e non siamo riusciti a pagare i contributi dipendenti, tares ed altre tasse varie. Nel 2016 abbiamo ottenuta una rateizzazione dalla Agenzia delle riscossioni che per circa 10 mesi siamo riusciti a far fronte al pagamento della la rata di euro 350 circa . Ma da aprile 2017 per motivi economici il paganmento delle rate si e fermato. Purtroppo Ieri E arrivato all’indirizzo della ditta dove fa capo al mio ex socio un avviso di pagare le cartelle del valore di piu’ di 41000mila euro. Pena esecuzione forzata entro 5 giorni. Come possiamo tutelarci? Attendo sua risposta Grazie.
Gentile Contribuente, prima di far fronte al pagamento della rateizzazione, o contestualmente, sono stati analizzate le cartelle di pagamento? Erano tutte dovute?
Intanto, potete integrare qualche rata fino a rimettervi in linea lei ed il suo socio con la rateizzazione?
Quel che dico ai miei clienti, verifichiamo e poi decidiamo in che modo sanare il debito qualora fosse dovuto.
Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti.
Veronica
Buongiorno, Dottoressa.
Le chiedo una mano .
Ho ricevuto un ‘intimazione includendo 12 cartelle. Di queste penso due siano state notificate in ritardo(tasse auto 2007 notificate il 2012 intimate 2018 e tasse auto 2008 notificate 2012 intimate 2018)e due cartelle per tasse auto notificate entro tre anni ma intimate oltre altri quattro rispettivamente sei anni dall’AdE così come tre cartelle per delle contravvenzioni notificate entro cinque anni dall’ente ma intimate ora dopo otto,rispettivamente sette anni dall’ AdE. Le altre s’inquadrano (aimè) nei termini. Visto il contenuto eterogeneo è nulla? A chi mi devo rivolgere ?
Ne ho anche una cartella di pagamento della TARI 2011,accertata (dice l’ente) il 2017 “tornata con esito positivo” . Io non ho visto nulla e quel di stavo fuori regione,ho verificato.Non era decaduta? Di nuovo )a chi mi devo rivolgere?
Poi,se sposati in comunione di beni,la cartella a nome mio e contenendo nulla di uso /usufrutto strettamente privato mio,in sede di separazione,si può chiedere di spartire? Non abbiamo altro da spartire che una vecchia macchina e una catasta di debiti…
Sperando di non aver abusato troppo della sua pazienza la ringrazio infinitamente. La saluto. Manuela.
Gentile contribuente, per verificare la prescrizione o decadenza delle cartelle bisogna analizzarle. A tal proposito vi sono delle procedure da me adottate che richiedono ordine, si inizia dall’ente creditore sino ad arrivare all’agente di riscossione.
Veronica